8 Gennaio 2020

Preliminare di compravendita e immobile ricevuto in donazione: quali rischi per il venditore?

La Corte di cassazione è tornata ad occuparsi dei rimedi esperibili dal promissario acquirente al quale venga taciuta la provenienza donativa del bene, statuendo – con la recente sentenza n. 32694 del 12 dicembre 2019 – che in caso di stipula di un preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da consentire al promissario acquirente di avvalersi del rimedio previsto dall’articolo 1481 c.c. (ai sensi del quale “Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia”), è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. Pertanto, non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente possa rifiutare la stipula del contratto definitivo avvalendosi del rimedio generale dell’articolo 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi, poiché ignaro della provenienza dell’immobile.

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