11 November 2019

Responsabilità degli organi sociali: in quali casi i sindaci rispondono per i fatti e le omissioni degli amministratori?

Con sentenza n. 32397 dell’11 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis” anteriormente alla novella ex d.lgs. n. 6 del 2003.

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